PENSIONI ANTICIPATE NEL SISTEMA MISTO - STOP ALLA RIDUZIONE

In seguito alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 113, L. n. 190/2014), l’Inps, con messaggio del 19 gennaio 2015, n. 417, chiarisce che, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative relative all'applicazione della norma suddetta, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata.

 

da FiscalFocus.info:

Premessa - Congelate le riduzioni percentuali dei soggetti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età. La disposizione arriva direttamente dall’INPS, che con il messaggio n. 417/2015 afferma – con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1° gennaio 2015 – limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 2017, di non applicare le riduzioni percentuali introdotte dalla manovra “Salva-Italia”   (art. 24, c. 10, terzo e quarto periodo, L. n. 214/2011)

 

Stabilità 2015 - Lo stop è imputabile alla recente Legge di Stabilità (L. n. 190/2014), la quale all’art. 1, c. 13 ha stabilito che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015 non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017,

le disposizioni di cui all’art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011.

 

Riduzione percentuale - La manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) all’art. 24, c. 10 ha introdotto un meccanismo c.d. “flessibile” di incentivi e disincentivi sull’importo del trattamento previdenziale. Esso riguarda in particolar modo chi potrà accedere alla pensione prima dei limiti anagrafici e contributivi previsti dalla vigente legge, avendo iniziato a lavorare presto in gioventù. In pratica, chi potendo andare in pensione, andrà in pensione dopo i 62 anni di età, percepirà assegni più sostanziosi. Chi invece, deciderà di concludere l’attività lavorativa prima del compimento dei 62 anni, vedrà decurtarsi il vitalizio nel seguente modo: 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. 

 

La deroga - Tuttavia, esiste una deroga alla suddetta disciplina. Infatti, la L. n. 14/2012 (art. 6, c. 2-quater), così come modificato dalla L. n. 125/2013 e dalla L. n. 147/2013, ha stabilito che le suddette disposizioni non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, e per i congedi parentali di maternità e paternità.

 

a cura di Marco Perelli Ercolini

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