2020 -TASSA SULLA VEDOVANZA
a cura di Marco Perelli Ercolini
In base al comma 41 dell’articolo 1 allegato F della legge 335 ecco i parametri per i tagli alle pensioni del coniuge superstite (senza figli minori o studenti o inabili) per l’anno 2020 tenendo presente che il trattamento minimo Inps provvisorio per il 2020 è pari a euro 515,07 mensili:
- redditi da 3 a 4 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 75% del trattamento di reversibilità cioè il 45%;
- redditi da 4 a 5 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 60% del trattamento di reversibilità cioè il 36%;
- redditi oltre 5 volte il trattamento minimo Inps: percentuale di cumulabilità 50% del trattamento di reversibilità cioè il 30%,
- tra € 20.087,73 e € 26.783,64 percentuale di cumulabilità 45% del trattamento del de cuius;
- tra € 26.783,64 e € 33.479,55 percentuale di cumulabilità 36% del trattamento del de cuius;
- oltre € 33.479,55 percentuale di cumulabilità 50% del trattamento del de cuius.
Sono considerati redditi personali: da lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità), fabbricati (seconde case, non quella di abitazione), altri redditi personali.
Sono esclusi: casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, trattamenti di fine rapporto e anticipazioni, pensione/i di reversibilità, redditi di capitale (Bot. Cct, interessi bancari, quote di investimento, ecc.).
I titolari di queste pensioni annualmente per variazioni di reddito o di nucleo familiare (figli minori che diventano maggiorenni e non sono studenti, figli che hanno terminati gli studi, ecc.) debbono darne comunicazione all’Inps.
pubblicato il 10/01/2020