2021 PENSIONI DI REVERSIBILITA’ E LA TASSA SULLA VEDOVANZA
a cura di Marco Perelli Ercolini
La Pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale perché finanziata attraverso i contributi versati dal pensionato deceduto (IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti).
In base all’articolo 38 della Costituzione la previdenza si esplica nel diritto ad un trattamento adeguato alle esigenze di vita, l’assistenza invece nella più limitata assicurazione dei mezzi necessari per vivere. Inoltre, mentre nel caso delle prestazioni previdenziali la situazione di bisogno che ne è il presupposto è presunta, per quelle assistenziali l’accertamento dello stato di bisogno avviene in concreto (Pasquale Felice).
Con la Legge Dini i trattamenti di reversibilità vengono impropriamente considerati come forme assistenziali.
2021 - RIDUZIONE DELLA REVERSIBILITA’ |
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Ammontare dei redditi del coniuge superstite |
% di riduzione Legge Dini |
Importo spettante alla/al vedova/o della pensione maturata dal defunto |
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da |
a |
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0 |
€ 20.107,62 pari a 1.546,74 al mese |
nessuna |
60 % |
€ 20.107,63 pari a 1.546,75 al mese |
€ 26.810,16 pari a 2.062,32 al mese |
25 % |
45 % |
€ 26.810,17 pari a 2.062,33 al mese |
€ 33.512,70 pari a 2.577,90 al mese |
40 % |
35 % |
€ 33.512,71 pari a 2.577,91 al mese |
-- |
50 % |
30 % |
Minimo Inps 2021 - importo provvisorio: euro 515,58 per 13 mensilità da conguagliare a fine anno
Il trattamento di reversibilità viene fiscalmente assoggettato al prelievi fiscale in base alla aliquota marginale e precisamente
TABELLA CON LE ALIQUOTE E GLI SCAGLIONI IRPEF 2021
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Scaglioni Irpef 2021 |
Aliquota Irpef 2021 |
Imposta dovuta |
fino a 15.000 euro |
23% |
23% del reddito |
da 15.001 fino a 28.000 euro |
27% |
3.450,00 + 27% sul reddito che supera i ... |
da 28.001 fino a 55.000 euro |
38% |
6.960,00 + 38% sul reddito che supera i ... |
da 55.001 fino a 75.000 euro |
41% |
17.220,00 + 41% sul reddito che supera i ... |
oltre 75.000 euro |
43% |
25.420,00 + 43% sul reddito che supera i … |
Insomma si può arrivare ad un 18% del trattamento del de cuius…una vera miseria che certamente non rispetta il dettame costituzionale di previsione e assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita. In un periodo triste della vita, improvvisamente, venendo meno una delle due pensioni, il coniuge superstite avrà anche uno squasso economico: due pensioni che negli anni hanno perso il loro originario potere d’acquisto (le pensioni purtroppo sono un debito di valuta e non di valore! e negli anni si svalutano) erano appena sufficienti per una vita decorosa dopo una vita lavorativa, ma venendo meno uno dei due trattamenti, ridotto quasi a zero, può portare a uno stato di povertà in situazioni di vita che per l’età comportano invece molte più spese per medicine, dottori e assistenza alla persona, mancando un vero sociale pubblico, solo in parte supportato dal volontariato, non certamente sufficiente e soverchiato troppo spesso dalle tante altre realtà per lo più fortemente speculative. Anche la scure fiscale su due teste è minore…nella reversibilità va a costituire un unico reddito su cui grava l’aliquota marginale.
La percezione del reddito è su base annua e i redditi vanno anno per anno.
Pertanto sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge superstite deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell’anno al fine della determinazione della misura esatta della riduzione da operare.
Pubblicato il 30/04/2021