730 e CAF - NUOVE MISURE APPLICATIVE ASSISTENZA FISCALE 2019
a cura di Marco Perelli Ercolini
Agenzia Entrate circolare 12E del 24 maggio 2019:
In base alla nuova formulazione dell’art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, recata dall’articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2019, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La nuova norma conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In base alla nuova disposizione, in caso di visto infedele, in luogo dell’importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 3 n. 600 del 1973, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell’importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014).
In particolare: l’attuale norma ha conservato dell’impianto punitivo, prima previsto, la sola quota riferibile alla sanzione (sempre ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997), eliminando le voci della maggior imposta e relativi interessi.
La disciplina previgente, invece, prevedeva il pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
pubblicato il 3/6/2019