730/2021 - ATTENZIONE ALLE DETRAZIONI
a cura di Marco Perelli Ercolini
Legge di Bilancio 2020
Articolo 1
Comma 679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione all’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1 - I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro).
Comma 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
In pochi però sanno la norma.
La Consulta dei Caf ha richiesto al Ministro dell’Economia, di posticipare la applicazione della norma per il 2020 e di far introdurre in fattura/ricevuta la obbligatorietà della dicitura “detraibile solo con pagamenti tracciati” da parte di chi eroga il servizio.
Pubblicato il 09/04/2021