AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO – INDENNITA’ SENZA IVA

Commissione tributaria regionale di Trieste (sentenza numero 218/3/2016 depositata il 4 luglio 2016): non è rilevante ai fini Iva l’indennità liquidata dal giudice tutelare a favore del libero professionista che abbia attività di amministratore di  sostegno  di soggetti incapaci di agire.

Nonostante l’amministratore di sostegno sia tenuto a svolgere una attività anche di carattere patrimoniale, la cura della persona assume carattere preponderante rispetto alla cura del patrimonio e l’equa indennità assegnata dal giudice tutelare ( articolo 379 comma 2 del Codice civile) non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese talora difficilmente documentabili, nonché il tempo sottratto ad altre attività, siano esse generatrici di reddito o meno. (vedi anche Corte Costituzionale 1073/1988 e Cassazione 7355/1991).

a cura di Marco Perelli Ercolini

pubblicato il 27/10/2016

Iscrizione

ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Medici Pensionati e Vedove



Link

ENPAF

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Farmacisti Pensionati e Vedove



Link

ENPAV

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Veterinari Pensionati e Vedove



Link

CONTO CORRENTE

Per soci sostenitori e prepensionati




Link