CONGEDI OBBLIGATORI AI NEO PAPA’ DEL PUBBLICO IMPIEGO BLOCCATI DALLA FUNZIONE PUBBLICA
da L’ESPERTO risponde rubrica Azienda Scuola di Italia Oggi di martedì a cura 11 febbraio 2020 a cura di Antimo Di Geronimo:
Sono un docente di ruolo e, a breve; diventerò padre. Vorrei sapere se potrò usufruire del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge 92/2012.
Risposta:
L'articolo 4, comma 24, della legge n. 92 del 2.012, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» prevede che il lavoratore padre debba astenersi per un giorno a seguito della nascita del figlio possa assentarsi altri due giorni per lo stesso motivo.
La legge 11 dicembre 2016, n. 2, come modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, con l'art. 1, comma 354, il prolungamento fino a 7 giorni del congedo obbligatorio. Tuttavia, il dipartimento della funzione pubblica, con la nota 20 febbraio 2013 n. DPF/8629, ha interpretato tali disposizioni nel senso che la loro applicabilità «è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica Amministrazione e la semplificazione.
Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel decreto legislativo n. 151 del 2001 e nei contraiti collettivi nazionali di comparto». Allo stato attuale non sono intervenute norme speciali volte ad estendere il beneficio anche ai lavoratori della scuola statale e la contrattazione collettiva ha omesso di recepire le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 24 della legge 92/2012. Pertanto, il diritto al congedo obbligatorio di paternità non vale per i lavoratori della scuola.
Perlomeno stando all'interpretazione adottata dalla funzione pubblica che, comunque, è vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni.
Quello che è strano come in tanti anni nessun sindacato del pubblico impiego abbia mai avanzato rivendicazioni e neppure richieste nei rinnovi contrattuali.
Solo Unpit e Federspev avevano inoltrato una richiesta che sembrava andare a buon fine nel precedente Governo colla Ministro Bongiorno, ma la caduta del Governo ha bloccato tutto.
Va tenuto presente che la Direttiva europea 1158/2019 (con obbligo di osservanza degli Stati aderenti entro il 2 agosto 1922) prevede un congedo obbligatorio ai neo papà di almeno 10 giorni e, inoltre, ai genitori il diritto a fluire di modalità flessibili di lavoro sino al compimento degli otto anni del figlio.
Di fronte all’evento “nascita del figlio” discriminate le tutele della genitorialità penalizzando il papà del pubblico impiego! Perché?
pubblicato il 20/02/2020