CONGEDO OBBLIGATORIO PATERNITÀ ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI
a cura di Marco Perelli Ercolini
Finalmente, dopo 10 anni di battaglie anche il congedo di paternità, ora stabilizzato a 10 giorni per il neo papà lavoratore del settore privato, dovrebbe diventare operativo (speriamo presto e senza altri intoppi) anche nel settore del pubblico impiego.
Lo ha detto la sottosegretaria al welfare, Tiziana Nisini, rispondendo ad una interrogazione parlamentare la scorsa settimana in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati assicurando che la misura confluirà nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera e) del Testo Unico (DLgs 151/2001) stabilisce che «per lavoratrice o lavoratore», salvo che sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché ai soci lavoratori di cooperative».
e allora? … speriamo … anche se fino a quando non è in Gazzetta Ufficiale c’è sempre da dubitare …
Infatti è stato approvato uno schema di decreto legislativo dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022 per recepire la Direttiva europea in materia di conciliazione tra lavoro e vita familiare su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. Nello schema entrerebbe pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni per il neo padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino: dunque diritto autonomo e ben distinto che spetta al padre lavoratore accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, disciplinato dall’articolo 28 del DLgs n. 151 del 2001, (T.U, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che invece spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
In base all’articolo 2 comma 1 lettera e) dovrebbero essere ricompresi anche i lavoratori della Pubblica Amministrazione.
Pubblicato il 31/03/2022