CONSUMO ACQUA POTABILE e CONTATORI INDIVIDUALI
a cura di Marco Perelli Ercolini
Dpcm 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche.
Allegato:
8.2.8. Misurazione
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33.
Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per
ciascuna unità abitativa.
E' fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
La disciplina degli eventuali contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.
Nel condominio la ripartizione interna dei consumi deve avvenire (con spesa a carico del singolo utente) tramite contatori individuali per ciascuna unità immobiliare.
In particolare, l’installazione dei contatori non richiede l’approvazione assembleare
Tribunale di Milano sez. XIII del 3 maggio 2019 numero 4275
Secondo il principio espresso del Tribunale di Milano è legittima la posa del contatore individuale d'acqua in alternativa al consumo presuntivo in base ai millesimi. L'installazione di singoli contatori per la misurazione dell'acqua, con conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi, non solo è del tutto legittima ma, alla luce della normativa vigente,
pubblicato il 23/09/2019