CORSA AL RISCATTO AGEVOLATO
a cura di Marco Perelli Ercolini
DL 4/2919 in legge 26/2019
Articolo 20 - Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di
pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi (( tra l'anno del primo e quello )) dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria ((, parificandoli a periodi di lavoro )).
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro del l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere (( per il riscatto di cui al comma 1 )) puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in (( un massimo di 120 )) rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. ((Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti )).
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. (( E' consentita la facolta' di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo )). In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».
(( 6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 )).
Notevole il numero delle domande (quasi il doppio delle previste) per il riscatto agevolato, che da la possibilità a quanti sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995 e non hanno alcuna posizione previdenziali Inps antecedente a tale data e quindi totalmente in regime contributivo, di validare gli anni del corso legale di laurea (esclusione dei periodi fuori corso e a patto che sia stato conseguito il titolo di studio), ai fini di una maggior anzianità contributiva con riflessi anche sul quantum per una maggior contribuzione che seppur minima non va persa, ai fini dell’assegno di pensione (l’anzianità contributiva acquisita è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura tenendo presente che la rivalutazione della contribuzione versata avviene dalla data della domanda di riscatto e non dall'anno a cui si riferisce il riscatto).
L’agevolazione è introdotta in via sperimentale per tre anni e cioè fino al 2021 con fondi limitati.
E’ caduto il limite di età dei 45 anni di età e possono essere riscattati al massimo 5 anni (anche non continuativi) dei periodi ammessi non soggetti a contribuzione, purché ricadenti dopo il 1 gennaio 1996 (restano fuori coloro che hanno conseguito il diploma universitario prima del 31.12.1995. Ne consegue che coloro che hanno frequentato l'università a cavallo degli anni 1995/1996, conseguendo il relativo diploma dopo il 31.12.1995, possono riscattare nella forma agevolata solo gli anni di frequenza del corso di studio successivi al 31.12.1995). L’onere è pari a 5.240 euro per anno di università da riscattare, si tratta del 33% (aliquota massima Inps) moltiplicato per il reddito minimo di artigiani e commercianti, cioè euro 15.710/anno, e ritoccato del carovita. Può essere spalmato in 120 rate mensili senza interessi di dilazione e totalmente deducibile ai fini fiscali.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso i seguenti canali:
1) WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS, dal sito Internet Inps attraverso i seguenti percorsi:
- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: Prestazioni e servizi>Tutti i servizi>Riscatto di periodi contributivi
- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: Prestazioni e servizi>Tutti i servizi>Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati
2) Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
3) Patronati e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso del PIN.
Colla circolare n.36/2019 l’Inps fornisce le modalità applicative (vedi documento 56/2019).
pubblicato il 10/06/2019