CORSA AL RISCATTO AGEVOLATO

 

a cura di Marco Perelli Ercolini

DL 4/2919 in legge 26/2019

Articolo 20 - Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

   1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria   per  l'invalidita',   la vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di

pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto compresi (( tra l'anno del  primo  e  quello  ))  dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle  suddette  forme  assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia'  coperti  da contribuzione,  comunque  versata  e  accreditata,  presso  forme  di previdenza obbligatoria ((, parificandoli a  periodi  di  lavoro  )).

Detti periodi possono  essere  riscattati  nella  misura  massima  di cinque anni, anche non continuativi.

  2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con conseguente restituzione dei contributi.

  3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e in quelli successivi.

  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di cui al comma 1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore  di  lavoro  del l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione  spettanti al lavoratore stesso. In tal  caso,  e'  deducibile  dal  reddito  di impresa e da lavoro autonomo e,  ai  fini  della  determinazione  dei redditi  da  lavoro   dipendente,   rientra   nell'ipotesi   di   cui all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  5. Il versamento dell'onere (( per il riscatto di cui al comma 1 )) puo' essere effettuato ai regimi  previdenziali  di  appartenenza  in unica soluzione ovvero in (( un  massimo  di  120  ))  rate  mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30,  senza  applicazione  di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non  puo' essere concessa nei casi in cui  i  contributi  da  riscatto  debbano essere  utilizzati  per  la  immediata  liquidazione  della  pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi  siano  determinanti per l'accoglimento di una domanda  di  autorizzazione  ai  versamenti volontari; qualora  cio'  avvenga  nel  corso  della  dilazione  gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. ((Alla data del saldo dell'onere l'INPS  provvede  all'accredito  della contribuzione e ai relativi effetti )).

  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:

    «5-quater. (( E' consentita la facolta' di  riscatto  di  cui  al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo )). In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto  e'  costituito  dal versamento di un contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota  di  computo delle   prestazioni   pensionistiche   dell'assicurazione    generale obbligatoria per  i  lavoratori  dipendenti,  vigenti  alla  data  di presentazione della domanda.».

  ((  6-bis.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3  milioni  di  euro  per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni

di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni  di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno 2028, si provvede:

  a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a  15,3  milioni  di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno  2021,  a  19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno 2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

  b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4  milioni  di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di  euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,  mediante  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 )).

 

Notevole il numero delle domande (quasi il doppio delle previste) per il riscatto agevolato, che da la possibilità a quanti sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995 e non hanno alcuna posizione previdenziali Inps antecedente a tale data e quindi totalmente in  regime contributivo, di validare gli anni del corso legale di laurea (esclusione dei periodi fuori corso e a patto che sia stato conseguito il titolo di studio), ai fini di una maggior anzianità contributiva con riflessi anche sul quantum per una maggior contribuzione che seppur minima non va persa, ai fini dell’assegno di pensione (l’anzianità contributiva acquisita è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione  e per la determinazione della relativa misura tenendo presente che la rivalutazione della contribuzione versata avviene dalla data della domanda di riscatto e non dall'anno a cui si riferisce il riscatto).

L’agevolazione è introdotta in via sperimentale per tre anni e cioè fino al 2021 con fondi limitati.

E’ caduto il limite di età dei 45 anni di età e possono essere riscattati al massimo 5 anni (anche non continuativi) dei periodi ammessi non soggetti a contribuzione, purché ricadenti dopo il 1 gennaio 1996 (restano fuori coloro che hanno conseguito il diploma universitario prima del 31.12.1995. Ne consegue che coloro che hanno frequentato l'università a cavallo degli anni 1995/1996, conseguendo il relativo diploma dopo il 31.12.1995, possono riscattare nella forma agevolata solo gli anni di frequenza del corso di studio successivi al 31.12.1995). L’onere è pari a 5.240 euro per anno di università da riscattare, si tratta del 33% (aliquota massima Inps) moltiplicato per il reddito minimo di artigiani e commercianti, cioè euro 15.710/anno, e ritoccato del carovita. Può essere spalmato in 120 rate mensili senza interessi di dilazione e totalmente deducibile ai fini fiscali.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso i seguenti canali:

1) WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2 o CNS, dal sito Internet Inps attraverso i seguenti percorsi:

- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: Prestazioni e servizi>Tutti i servizi>Riscatto di periodi contributivi

- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: Prestazioni e servizi>Tutti i servizi>Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati

2)  Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

3) Patronati e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso del PIN.

Colla circolare n.36/2019 l’Inps fornisce le modalità applicative (vedi documento 56/2019).

pubblicato il 10/06/2019

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