COVID-19 e ECM - COSA CAMBIA

a cura di Marco Perelli Ercolini

La Commissione nazionale Ecm, nella seduta del 4 febbraio ha affrontato alcune problematiche dell’ECM:  organicità alle regole, indicazioni interpretative.

Recupero dei crediti - possibilità di ottemperare al debito formativo relativo a trienni passati, utilizzando crediti maturati successivamente (estratto da articolo pubblicato su Doctor News a cura di Francesca Giani):  tenendo presente le difficoltà incontrate colla pandemia: "il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato a fine 2021", tenendo però presente che "sul recupero del debito formativo pregresso, non è possibile applicare le riduzioni (par. 1.1, 1 e 2 del Manuale) al professionista che abbia provveduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi che durino fino alla fine di quest'anno" e che solo "successivamente alla certificazione da parte di Cogeaps, i crediti imputati al recupero dell'obbligo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento".

Formazione sul campo (orientamento interpretativo della Commissione nazionale per la Formazione Continua seduta 4 febbraio 2021):

la "Formazione sul Campo" si caratterizza per lo svolgimento in "contesti lavorativi qualificati", secondo quanto statuito dai "Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM", parte integrante dell’Accordo S/R del 2 febbraio 2017, nonché dall’ "Allegato E" in materia di formazione sul campo.
Si tratta, in altri termini, di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.

Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di "convegni, congressi e altri eventi" statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, co. 10, l. o).

A tal riguardo si rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di "indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori", specificano che "la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative".
Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

Esenzione sanitari in pensione (delibera della Commissione nazionale per la Formazione Continua seduta 4 febbraio 2021):

per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro 

 

Emergenza Covid (documento 055)

Esenzione pensionati (documento 056)

 

VEDI ANCHE ALTRE DELIBERE

https://ape.agenas.it/comunicati/archivio-comunicati.aspx

Pubblicato l'08/03/2021

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