COVID - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DAT O IN QUARANTENAARCHIVIO
a cura di Marco Perelli Ercolini
Col Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 (vedi anche messaggi INPS 1276 e 1296), sono state adottate misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, con retroattività dal 1° gennaio 2021 con scadenza al 30 giugno 2021
- ricorso allo smart working
- per genitori che non possono ricorrere allo smart working per didattica a distanza, infezione da Sars per Covid 19 o quarantena di figli minori di 14 anni congedo retribuito al 50%
(eventuali congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale).
In precedenza ex articolo 22-bis del dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) dal 9.11.2020 possibile per la sospensione della didattica per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle sole regioni rosse (Circolare Inps n.2/2021).
NB. Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
- se il figlio ha un'età compresa tra 14 e 16 anni, diritto ad aspettativa non retribuita (priva di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Alle categorie dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (professionisti, collaboratori), ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti) corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali da remunerarsi tramite il cd. libretto della famiglia.
La misura è riconosciuta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari (questi soggetti, in sostanza, potranno scegliere se optare per il congedo oppure per il bonus) nonché ai professionisti iscritti ad ordini e collegi subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).
Attenzione: in questo periodo (tra il 13.3.2021 ed il 30.6.2021) possono effettuare la prestazione anche i familiari come nonni, fratelli e zii. Non spetta nel caso in cui si fruisca del bonus asilo nido.
Inoltre, Bonus baby sitting e congedo sono alternativi.
INPS Mess_1276 del 25mar2021.pdf
INPS Mess_1296 del 26mar2021.pdf
DL_30 -2021 congedo_straordinario.pdf
INPS Circ_2 del 12genn2021.pdf
Pubblicato il 29/03/2021