DAL 2021 DIECI GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER I NEO PAPÀ LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

a cura di Marco Perelli Ercolini

La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) col comma 363 porta a 10 giorni il congedo obbligatorio per i neo papà lavoratori dipendenti, oltre a un eventuale ulteriore giorno da fruire in alternativa a quello spettante alla madre. Al comma 25 è inoltre prevista la fruibilità anche in caso di morte prenatale.

Ricordiamo che il congedo obbligatorio al neo papà è stato introdotto in via sperimentale colla legge 92/2012 (art. 4, c. 24, lett. a)), della L. n. 92/2012) e oggetto di successive proroghe e aumento delle giornate di congedo.

Il congedo, a piena retribuzione, deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o in caso di adozione/affidamento dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione internazionale).

Questa forma di tutela della genitorialità trova, però, applicazione solo nella dipendenza privata in quanto la legge 92/2012 subordina, coll’articolo 1 comma 8, l’operatività all’approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione alla quale, intercorrendo il rapporto di lavoro, sarebbero carico sia le modalità di fruizione che le relative indennità.

In quasi dieci anni nessuna ratifica, solo alle richieste la frase «non compete» e stranamente anche nessuna rivendicazione da parte dei sindacati di categoria.

Da segnalare che dal 1° agosto 2019 è operante la Direttiva Europea 1158/2019 (con obbligo di osservanza degli Stati aderenti entro il 2 agosto 1922) che prevede un congedo obbligatorio ai neo papà di almeno 10 giorni e, inoltre, ai genitori il diritto a usufluire di modalità flessibili di lavoro sino al compimento degli otto anni del figlio.

E’ stata inoltrata anche una proposta di legge (n. 1795 del 18 aprile 2019 proponente Amitrano) che prevederebbe che il congedo obbligatorio del neo papà diventi operante anche nel settore del pubblico impiego.

Pubblicato il 07/01/2021

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