DALLA CASSAZIONE: NELLE FESTIVITA’ LAVORO SOLO CON ACCORDO
E’ nullo il provvedimento col quale l’azienda impone al proprio dipendente di lavorare in una festività infrasettimanale di ricorrenza civile o religiosa: l’articolo 2 della legge 260/1949 riconosce al lavoratore il diritto soggettivo fi astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività celebrative di ricorrenze civile o religiose e la norma non è derogabile neppure per sopravvenute esigenze aziendali. In particolare, sono nulle le clausole del contratto collettivo che prevedono l’obbligo di svolgere attività lavorativa nei giorni previsti dalla legge per la celebrazione di ricorrenze civile o religiose, non potendo essere oggetto di modifica delle organizzazioni sindacali il riposo previsto per queste festività (unica deroga il lavoro domenicale).
E’ possibile una attività lavorativa solo con accordo delle parti.
Corte di Cassazione sezione lavoro civile - sentenza numero 16592 del 7 agosto 2015
A cura di Marco Perelli Ercolini