DIRETTIVA UE - VIRUS SARS-COV-2 AGENTE BIOLOGICO RISCHIO 3
a cura di Marco Perelli Ercolini
In base alla Direttiva Ue 2020/739 il virus Sars-Co-V è stato compreso nell’elenco degli agenti biologici di rischio 3 (agenti che possono causare malattie infettive nell’uomo).
All’articolo 2 della Direttiva è previsto che:
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV?2, entro il 24 novembre 2020.
Gli agenti biologici di rischio 3 sono espressamente indicati nell’allegato A del Dlgs 151/2001 e danno diritto alla interdizione dal lavoro. Il provvedimento di interdizione viene disposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro a domanda della lavoratrice interessata o d’ufficio.
pubblicato il 05/11/2020