ECM e IMPOSSIBILITA’ ORE DI STUDIO

a cura di Marco Perelli Ercolini

Molti medici costretti a rinunciare a ECM perché costretti a coprire turni e carenze organici.

Presidente Cimo Guido Quinci denuncia: "È una situazione insostenibile, anche perché le aziende impegnano sempre meno risorse per la formazione. Sanzionare chi non raggiunga il numero di crediti formativi richiesti per legge? E allora, come vengono sanzionate le aziende sanitarie e gli enti del Ssn che, per carenze croniche, fanno assorbire nell’attività assistenziale le ore settimanali da destinare a formazione, aggiornamento e didattica di medici e veterinari? Chi supporta il medico per le centinaia di ore di straordinario lavorate e non retribuite, i milioni di giorni di ferie non godute per carenze di organico, che lo costringono a comprimere le ore di formazione e a ricorrere quasi esclusivamente alla formazione a distanza? Davvero le aziende ospedaliere pianificano le attività dei propri medici tenendo conto delle necessità formative del personale in modo che sia un vero processo di accrescimento di competenze a corredo del quotidiano esercizio della professione?".

 

da Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Sanità - triennio 2016-2018

quello della Dirigenza ancora in altomare …

Art. 55 Formazione continua ed ECM

1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui al precedente articolo, la formazione continua di cui all’art. 16 bis e segg. del D.Lgs. n 502/1992 è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l’Azienda o Ente. 57

2. L’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.

3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del D.Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.

4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.

5. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.

7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell’ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti del “Diritto allo studio” e dei “Congedi per la formazione”.

 

 

ARAN - AIV318_Orientamenti Applicativi > Aree Dirigenziali > Area IV (Medica e veterinaria)  28/07/2017

E’ possibile fruire della riserva di 4 ore settimanali per l’effettuazione di corsi di aggiornamento professionale on line anche in forma cumulata?

La riserva di quattro ore di aggiornamento ivi prevista al comma 4 dell’art. 14 del CCNL del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria, può essere “…anche per particolari necessità di servizio,…..cumulata in ragione di anno”  e può essere “utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo.

Lo stesso comma 4 prevede altresì con molta chiarezza che “Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro.”. Ne consegue, che per poter partecipare al corso, anche on line, e quindi  non svolgere l’attività assistenziale si dovrà preventivamente chiedere l’autorizzazione all’amministrazione con la presentazione di adeguata certificazione che attesti la inerenza del corso all’area e alla disciplina di appartenenza, lo svolgimento non differibile  e quindi necessariamente coincidente  con l’orario di lavoro nonchè la durata.

A conferma di quanto sopra, si veda anche l’art. 33, comma 1, del CCNL  del 5.12. 1996  il quale prevede che “La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.” e il comma 6 del medesimo articolo il quale dispone che “L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall’art. 17,18 ed ai permessi di cui all’art. 23 del CCNL 5.12.1996  senza oneri per l’azienda o ente”.

 

 ARAN - AIV131_Orientamenti Applicativi > Aree Dirigenziali > Area IV (Medica e veterinaria)  05/10/2011

Come possono essere articolate le ore di aggiornamento professionale previste dalle rispettive norme dei CCNL delle aree dirigenziali?

 Gli artt. 17 e 18 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e l'art. 17 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo prevedono la destinazione di quattro ore (per i medici) e due ore (per tutte le altre professionalità) ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche la ricerca finalizzata, ecc. Tale istituto è altresì regolato dal CCNL dell’8 giugno 2000 e dal quello del 3 novembre 2005. In particolare quest’ultimo all’art. 14 (orario di lavoro) stabilisce che l’Azienda, con le procedure di budget di cui al comma 1 del medesimo articolo, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

 

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