ETA’ PENSIONABILE e ANZIANITA’ MINIMA CONTRIBUTIVA

Il d.lgs 503/1992 ha elevato a partire dal 1 gennaio 1993 il requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, individua particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di  un’anzianità contributiva minima  di 15 anni anziché 20 al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori, avendo conseguito il diritto soggettivo alla data dell’entrata in vigore della nuova normativa e precisamente:

a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

 I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1  gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

 b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992

 L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).

 Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

a cura di Marco Perelli Ercolini

Iscrizione

ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Medici Pensionati e Vedove



Link

ENPAF

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Farmacisti Pensionati e Vedove



Link

ENPAV

Ente Nazionale di Previdenza riservato ai Veterinari Pensionati e Vedove



Link

CONTO CORRENTE

Per soci sostenitori e prepensionati




Link