ex INPDAP – RISCATTI

Col messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015 l’INPS ribadisce quanto previsto dalla circolare n.38/2004 in tema di possibilità di riscatto del pubblico dipendente e precisamente:

gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Se però le cessazione avviene per limiti di età:

ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

a cura di Marco Perelli Ercolini

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