INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

estratto da PensioniOggi

a cura di Marco Perelli Ercolini

L'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n.18) è una prestazione di assistenziale alla quale hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua.

Destinatari

Tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce,  con riconoscimento di una invalidità civile totale e permanente del 100%  accompagnata

  • da impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

   ovvero 

  • da impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.

Importo

L'assegno (per l'anno 2017 pari a 515,43 euro), spetta;

  • per 12 mensilità, 
  • è esente da Irpef,
  • non concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo Stato
  • viene erogata a prescindere dal requisito reddituale personale, coniugale o familiare dell'avente diritto. 

Domanda

I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl, con facoltà di verifica da parte dell’Inps.

In base all'articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014 dispone che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto economico.

6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista rivedibilità conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista la rivedibilità, e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS).

 

In particolare

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi.

Il «day hospital» non è considerato ricovero è pertanto non influisce sulla spettanza dell'indennità di accompagnamento.

Entro il 31 marzo di ogni anno va presentata una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante un eventuale ricovero in istituto di degenza specificando se la retta a carico dello Stato o dell’invalido.

L'indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. 

pubblicato il 02/05/2017

Iscrizione

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