INDENNITA’ DI MATERNITA’ ENPAM

a cura di Marco Perelli Ercolini

 

Per il 2015 l’importo annuo per l’indennità di maternità ex art.70 del DLgs 151/2001 comunicato dall’Enpam è così fissato:

  • reddito lordo annuo minimo valutabile è di € 14.876,16
  • reddito lordo annuo massimo valutabile é di € 74.380,80
  • indennità massima lorda erogabile  è di € 24.793,60
  • indennità minima lorda erogabile è di € 4.958,72

 

 

Riportiamo qui sotto una sintesi della tutela delle «donne medico libere professioniste» senza alcuna previdenza di natura economica della maternità, come previsto dalla legge 379 dell'11 dicembre 1990  pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 17 dicembre 1990 numero 293

  • DIRITTO - a tutte le madri-medico iscritte all'Enpam-Fondo generale che non percepiscano da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.
  • PERIODO DI GODIMENTO - i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la nascita
  • IMPORTO - l' 80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito da lavoro autonomo da libera professione dichiarato ai fini Irpef nel secondo anno precedente la data del parto (legge 289/03) con un tetto (Cassazione 26568/2007)
  • MINIMALE - cinque dodicesimi dell' 80 per cento del salario minimo annuale convenzionale degli impiegati; in caso di aborto dopo il terzo mese a partire dal 3 mese di gravidanza cioè dal 61esimo giorno spetta un dodicesimo, mentre dopo il sesto mese cioè dal 181esimo giorno nella misura intera; nelle adozioni spetta nella misura intera
  • TETTO - cinque volte il minimale (salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato)
  • DOMANDA - in carta libera, indirizzata Enpam-settore maternità, preferibilmente sull'apposito modulo
  • PERIODO UTILE PER L'INOLTRO - dal compimento del sesto mese entro 180 giorni dalla nascita; in caso di aborto dopo il terzo mese: entro 180 giorni dall'aborto; in caso di adozione: entro 180 giorni dall'ingresso del bambino nel nuovo nucleo famigliare
  • CERTIFICATI - il certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto e la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto alla indennità di maternità con altri rapporti di lavoro; in caso di adozione: la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; in caso di aborto: il certificato medico, rilasciato dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico
  • ADOZIONE O AFFIDAMENTO IN PREADOZIONE - a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età; nei casi di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore affidato o adottato anche se ha superato i sei anni di età e sino alla maggiore età (Corte costituzionale sentenza 371/03). Tale indennità spetta anche al padre libero-professionista (Corte costituzionale sentenza 385/05), in alternativa alla madre (norma non ancora registrata dall'Enpam).
  • ABORTO - sia spontaneo che terapeutico a partire dal terzo mese di gravidanza e precisamente dal 61esimo giorno, riconosciuto nella dipendenza con indennità economica di 30 giorni; prima del terzo mese spetta la indennità di malattia per il periodo di mancata attività.

 

Il carattere indennitario e non risarcitorio dell'indennità di maternità delle libere professioniste non vincola la relativa sussistenza del rapporto previdenziale nel primo giorno dei cinque mesi presi in considerazione; ovviamente la prestazione verrà commisurata al periodo di effettiva copertura (Cassazione 22 novembre 2002 numero 14814).

 

ENPAM - Indennità di aborto

 

  • prima del terzo mese: indennità di malattia per il periodo di mancata attività
  • dal terzo mese di gravidanza alla fine del sesto:   indennità di aborto pari a 1/12 dell' 80% del reddito derivante da attività medica libero-professionale percepito nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda, denunciato al fisco
  • dopo il 180esimo giorno:   tutta la indennità

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