INDENNITA SCOLASTICA INPS
A cura di Marco Perelli Ercolini
Ricordiamo che con la fine delle attività scolastiche e di formazione professionale l’Inps sospende il pagamento dell’indennità di frequenza riconosciuta dalla legge per gli invalidi civili minori di 18 anni, essendo la stessa limitata alla sola durata del corso o del trattamento (dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inizio dell’attività scolastica o formativa sino al primo giorno del mese successivi a quello della loro cessazione), salvo eventuale frequenza a Centri terapeutici, riabilitativi o di recupero previa domanda con allegata documentazione dell’avvenuta frequenza a dette attività.
Vedi in
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50195
Pubblicato il 27/07/2017