INDENNITA SCOLASTICA INPS

A cura di Marco Perelli Ercolini

Ricordiamo che con la fine delle attività scolastiche e di formazione professionale l’Inps sospende il pagamento dell’indennità di frequenza riconosciuta dalla legge per gli invalidi civili minori di 18 anni, essendo la stessa limitata alla sola durata del corso o del trattamento (dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inizio dell’attività  scolastica o formativa sino al primo giorno del mese  successivi  a  quello  della  loro  cessazione), salvo  eventuale  frequenza  a Centri terapeutici, riabilitativi o di recupero previa domanda con allegata documentazione dell’avvenuta frequenza a dette attività.

Vedi in

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50195

Pubblicato il 27/07/2017

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