INDENNIZZO 600 EURO ANCHE AI PROFESSIONISTI CON CASSA

a cura di Marco Perelli Ercolini - fonte PensioniOggi                        

Nel Dpcm firmato da Nunzia Cataldo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e Roberto Gualtieri Ministero dell’Economia e delle Finanze) fissate le modalità di attribuzione del Fondo per il reddito (ex art.44 DL 18/2020 compresi i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi).

Condizioni:

a)  lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

b) lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

Le domande per l'indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti (non all'Inps).

DL.18-2020 - articolo 44  (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore  dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

   1. Al fine di  garantire  misure  di  sostegno  al  reddito  per  i lavoratori dipendenti e autonomi che  in  conseguenza  dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello  stato  di previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un Fondo denominato "Fondo per il reddito di  ultima  istanza"  volto  a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui  al  presente comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente decreto, sono definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la  eventuale quota del limite di spesa di cui al comma  1  da  destinare,  in  via eccezionale,  in  considerazione  della   situazione   di   emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei  professionisti  iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e  10  febbraio  1996,  n.103.

  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Pubblicato il 06/04/2020

 

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