INPS - AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO

da DPL Modena - fonte: INPS

L’Inps, con la  circolare n. 88 del 22 maggio 2017, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda telematica per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui all’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo 1000 euro.

In sede di presentazione dell’istanza sarà necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

a)   Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d’ora in poi denominato “Contributo asilo nido”);

b)   Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (d’ora in poi denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - articolo 1 comma 355

355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita'. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi' fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

Pubblicata il 24/05/2017

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