INPS - LIMITI DI REDDITO PER MALATTIA, MATERNITA’ E CONGEDI NEL 2019

L’Inps colla circolare numero 79 del 3 giugno 2019 ha aggiornato le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In particolare:

2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

Come comunicato con la circolare n. 51/2019, la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2019, è pari a +1,1%. Pertanto, si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

  • assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 346,39 euro mensili per complessivi 1.731,95 euro;
  • indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.330,01 euro.

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. Assegno di maternità dello Stato)

L’importo dell’assegno di maternitàper lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, è pari, nella misura intera, a 2.132,39 euro (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 9), tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell’indice Istat per il 2019 risultata pari a +1,1%[3].

 4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

Come detto in premessa, in base al decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze – che stabilisce nella misura del +1,1%la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2019 – il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari a 6.669,13 euro (cfr. la circolare n. 122/2018 – allegato 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2019 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2019, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

 5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2019

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2019, sulla base della variazione dell’indice Istat del +1,1%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

 

TABELLA 1

Valori massimi dell’indennità economica

(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A

B

C

D

Anno

Importo complessivo annuo

Importo massimo annuo indennità

Importo massimo giornaliero indennità

2019

48.495,36 €

36.463,00 €

99,90 €

 

TABELLA 2

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile

(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A

B

C

D

Anno

Retribuzione figurativa massima annua

Retribuzione figurativa massima settimanale

Retribuzione figurativa massima giornaliera

2019

36.463,00 €

701,21 €

99,90 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pubblicato il 17/06/2019

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