LAVORATRICE - PENSIONI ANZIANITA’ 2015
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle seguenti anzianità contributive:
anzianità contributiva |
||
Decorrenza |
Uomini |
Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
42 anni e 6 mesi* |
41 anni e 6 mesi* |
*Requisito adeguato alla speranza di vita
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) secondo i seguenti requisiti contributivi:
requisiti contributivi |
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Decorrenza |
Uomini |
Donne |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
42 anni e 6 mesi* |
41 anni e 6 mesi* |
*Requisito adeguato alla speranza di vita
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5..
b) Al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Attenzione:
Le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età.
Lo prevede l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014.
Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Si avrà dunque un periodo di “vacanza” della penalizzazione fino al 31 dicembre 2017, con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.
a cura di Marco Perelli Ercolini