MEDICI - SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO LEGGE GELLI: NIENTE ECM, NIENTE COPERTURA ASSICURATIVA

a cura di Marco Perelli Ercolini

«il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nel confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità»

Professionisti sanitari inadempienti sull’ECM, niente copertura assicurativa.

Il sanitario che non è in regola coll’ECM, in caso di danni procurati al paziente potrà subire il diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicurativa e dovrà risarcire il paziente in proprio.

E’ quanto previsto lo schema del regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per gli esercenti le professioni sanitarie in attuazione della legge Gelli articolo 10 comma 6:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, di concerto con il Ministro della  salute  e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sentiti   l'IVASS, l'Associazione nazionale fra  le  imprese  assicuratrici  (ANIA),  le Associazioni nazionali rappresentative delle  strutture  private  che erogano  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie,  la   Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  le Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti,  sono  determinati  i  requisiti minimi delle  polizze  assicurative  per  le  strutture  sanitarie  e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti  minimi  di  garanzia  e  le  condizioni   generali   di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina  altresì le  regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio  delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla  messa  a riserva  per  competenza  dei  risarcimenti  relativi   ai   sinistri denunciati.  A tali fondi si applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18  gennaio  1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  marzo  1993,  n.67.

pubblicato il 06/09/2019

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