PART-TIME VERTICALE e ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

Nessuna differenza tra part-time e tempo pieno.

Ai fini dell’anzianità contributiva il part-time verticale va valorizzato come full-time: i periodi in cui non si svolge attività vanno valorizzati in quanto c’è costanza di rapporto di lavoro.

Anche la Corte di giustizia europea nel 2010 (cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., § 42) aveva sottolineato come l’anzianità contributiva del part-time ai fini del diritto a pensione deve essere calcolata come se il dipendente abbia occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati.

Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro - sentenza numero 22936 del 6.07.2016 dep. il 10.11.2016

a cura di Marco Perelli Ercolini

pubblicato il 22/11/2016

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