PEC OBBLIGATORIA - DOCUMENTO DI PROTESTA INVIATO DA POERIO, FEDERSPEV AD ANELLI, PRESIDENTE FNOMCEO
Nel decreto legge “Semplificazione” approvato nel Consiglio dei Ministri il 7 luglio u.s. è stato inserito nell’art 29 quanto segue: il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida da parte dell’Ordine stesso ad adempiere a tale compito entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida l’Ordine comminerà la sanzione della sospensione fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.
Ma quanti medici ultrasettantenni, pur cessati da diversi anni dalla professione attiva, rimangono ancora iscritti all’Albo per solo segno di appartenenza ad una grande famiglia, alla classe medica, alla medicina, quale missione di tutta la loro vita?
Molti di questi saranno costretti a cancellarsi perché non abituati a gestire strumenti informatici e tantomeno PEC e domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico certificato nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, mentre prima i professionisti avevano solo l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC che già di per sé rappresentava una grande difficoltà da demandare a terzi con grosse responsabilità.
Si potrebbe, pertanto, chiedere l’introduzione di una norma transitoria di dispensa dall’acquisizione della PEC e del domicilio digitale per coloro che all’entrata in vigore della legge siano ultrasettantenni, non in possesso di partita IVA e pertanto non esercitino più la professione.
pubblicato ill 13/07/2020