PENSIONATI P.A. - RECUPERO SOMME NON DOVUTE PAGATE NELLE REVERSIBILITA’

a cura di Marco Perelli Ercolini

In mancanza di rettifiche, col rateo di pensione di gennaio 2018, l’Inps, con una trattenuta pari a un quinto della pensione in un massimo di 120 rate mensili, procederà al recupero delle somme pagate, ma non dovute, con le pensioni di reversibilità o indirette 2015,  avendo completato la verifica dei redditi 2014. Il debito e le relativa modalità di recupero saranno notificate ai pensionati interessati  (coniugi soli superstiti con pensione di reversibilità o indiretta, in possesso di altri redditi oltre determinati tetti - legge Dini 335/1995 art.1 co.41) che avranno tempo 30 giorni dalla notifica per produrre documenti e  chiarire la posizione accertata per eventuali annullamenti o rettifiche. Ricordiamo che le pensioni di reversibilità e indirette sono ancorate al reddito del coniuge superstite.

             Legge 335/1995 art.1 comma 41

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F.  Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

 

TABELLA F    (v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

 

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1 gennaio

Percentuale di cumulabilità 75 per cento del trattamento di reversibilità

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1 gennaio

Percentuale di cumulabilità 60 per cento del trattamento di reversibilità

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura par a 13 volte l’importo in vigore al 1 gennaio

Percentuale di cumulabilità 50 per cento del trattamento di reversibilità

 

 

REDDITI PERSONALI PRESI IN CONSIDERAZIONE:

  • lavoro proprio
  • pensione propria (escluse reversibilità)
  • fabbricati (seconde case)
  • altri redditi personali

REDDITI ESCLUSI:

  • casa di proprietà abitata dal coniuge superstite
  • trattamenti di fine rapporti e anticipazioni
  • pensione/i di reversibilità
  • redditi di capitale: Bot, Cct, interessi bancari, quote di investimento, ecc.

pubblicato il 25/09/2017

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