PENSIONE ANTICIPATA
a cura di Marco Perelli Ercolini (estratto da PensioniOggi e sito Inps)
La «pensione anticipata» è il trattamento previdenziale conseguibile a prescindere dall’età anagrafica.
Nella previdenza pubblica obbligatoria (assicurazione obbligatoria, gestioni speciali lavoratori autonomi, fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi, gestione separata Inps) sino al 31 dicembre 2026 è necessaria una anzianità contributiva di
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne
con un periodo minimo di contribuzione di 35 anni (con esclusione dei periodi figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia - Inps circolare 180/2014).
Sostituisce (riforma Fornero) dal 1° gennaio 2012 la «pensione di anzianità».
Con la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016 articolo 1, co. 194) è stata abolita la riduzione ancorata al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni.
Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 è prevista una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione.
Per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995 e sono a esclusivo sistema contributivo, oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione anticipata coi i requisiti di cui sopra, possono andare in pensione al compimento dei 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria , di riscatto; esclusi quindi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo) e la prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.
Inoltre il requisito anagrafico dei 63 anni di età soggiace agli adeguamenti biennali legato alle speranze di vita (biennio 2019-2020: 64 anni).
A partire dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale.
pubblicato l'11/09/2019