PENSIONI, NEL CONTRIBUTIVO
Già più volte abbiano segnalato che in base alla legge di riforma delle pensioni (legge numero 335 dell'8 agosto 1995 - articolo 1, comma 40 lettere a) e b) ai lavoratori titolari di futura pensione calcolata col metodo contributivo sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
- assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli sino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio
- assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge, ai genitori (se conviventi) disabili (ex articolo 3 legge numero 104 del 5 febbraio 1992) per la durata di 25 giorni all'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.
Sono piccoli benefici, poco conosciuti, ma validi per anticipare l’età pensionabile o l’importo della pensione rendendo utili, a specifica domanda, determinati periodi di assenza lavorativa non retribuita per accudire i figli o famigliari disabili.
I suddetti benefici sono riconosciuti solo a chi è nel sistema contributivo puro (cioè non possono essere attivati da coloro in possesso di contribuzione prima del 1996) o da coloro che hanno effettuato l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della legge 335/1995. Non possono beneficiarne neppure le lavoratrici che effettuano l'opzione donna dato che, in questo caso, il sistema contributivo è limitato alle sole regole di calcolo.
a cura di Marco Perelli Ercolini
pubblicato il 06/09/2016