PENSIONI OLTRE I 999 EURO

“Lo stipendio, la pensione,  i  compensi  comunque  corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo  superiore  a  mille  euro,  debbono essere erogati con  strumenti  di  pagamento elettronici  bancari  o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le  carte  di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

 

Il comma 4-ter dell’ art. 3, comma 3, della legge n. 44 del 26 aprile 2012 aggiunge una precisazione all’art. 2, comma 4-ter del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, che limita il campo di applicazione delle norme in esame, specificando che nell’individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle suddette limitazioni all’uso del contante i pagamenti delle pensioni che hanno un importo ordinariamente inferiore a 1.000 euro, anche nei casi in cui per singole rate sia superata la suddetta soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. “quattordicesima”).

 

a cura di Marco Perelli Ercolini

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