PENSIONI - RICONGIUNZIONE
La «ricongiunzione» di contributi previdenziali versati per una attività lavorativa (non contemporanea ad altra attività lavorativa con relative trattenute contributive), inefficaci per un trattamento autonomo di pensione, in molte situazioni non è oneroso e pertanto conveniente per avere un unico trattamento di pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso, a maggior ragione se col sistema misto (retributivo-contributivo).
La «totalizzazione», da chiedere prima della cessazione per quiescenza del rapporto di lavoro, che come la ricongiunzione fa maturare l’anzianità contributiva, da invece diritto ad un trattamento economico in -pro quota- per ciascuna gestione pensionistico interessata, il cui importo viene calcolato in rapporto ai periodi di iscrizione maturati secondo le normative vigenti nella rispettiva gestione (solitamente col sistema contributivo).
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a cura di Marco Perelli Ercolini