PENSIONI - STA PER ARRIVARE LA QUATTORDICESIMA
a cura di Marco Perelli Ercolini
LEGGE 232 - Articolo 1 comma 187
187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;
b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».
Pertanto col rateo di pensione di luglio (a dicembre per chi raggiunge i 64 anni nel secondo semestre del 2017) arriva la 14esima anche ai pensionati oltre i 64 anni con redditi tra 1,5 (importo annuale: 9.786,86) e 2 volte il minimo (importo annuale: 13.049,14) e con aumenti fino a 655 euro per i pensionati con redditi sino all’1,5 volte il minimo Inps che già percepiva la quattordicesima.
LAVORATORI DIPENDENTI anni di contribuzione |
LAVORATORI AUTONOMI anni di contribuzione |
SOMMA AGGIUNTIVA dall’anno 2017 |
sino a 1,5 volte il trattamento minimo |
fino a 15 |
fino a 18 |
437 |
oltre a 15 fino a 25 |
oltre 18 fino a 28 |
546 |
oltre 25 |
oltre 28 |
655 |
da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo |
||
fino a 15 |
fino a 18 |
336 |
oltre a 15 fino a 25 |
oltre 18 fino a 28 |
420 |
oltre 25 |
oltre 28 |
504 |
N.B. - La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Pubblicato il 31/05/2017