PENSIONI - STA PER ARRIVARE LA QUATTORDICESIMA

a cura di Marco Perelli Ercolini

  

LEGGE 232 - Articolo 1 comma 187

187. Al  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono  apportate  le seguenti modificazioni:

a) la tabella A e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e  spetta a condizione che il soggetto  non  possieda un reddito  complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista  al punto 1) della predetta  tabella  A  a  condizione  che  il  soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno  stesso non superiore a una volta e mezza il  trattamento  minimo  annuo  del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione  che  il  soggetto  possieda  un  reddito  complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti»;

c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:   «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di  cui al  comma  1  e  per  i  quali  l'importo  complessivo  del   reddito individuale annuo, al netto dei  trattamenti  di  famiglia,  risulti superiore a una volta e mezza il trattamento  minimo  e  inferiore  a tale limite  incrementato  dell'importo   della   somma   aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino  a concorrenza  del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali  l'importo  complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento  minimo  e  inferiore  a tale  limite  incrementato dell'importo   della   somma   aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a  concorrenza  del  predetto limite maggiorato».

 

Pertanto col rateo di pensione di luglio (a dicembre per chi raggiunge i 64 anni nel secondo semestre del 2017) arriva la 14esima anche ai pensionati oltre i 64 anni con redditi tra 1,5 (importo annuale: 9.786,86) e 2 volte il minimo (importo annuale: 13.049,14) e con aumenti fino a 655 euro per i pensionati con redditi sino all’1,5 volte il minimo Inps che già percepiva la quattordicesima.

LAVORATORI DIPENDENTI

anni di contribuzione

LAVORATORI AUTONOMI

anni di contribuzione

SOMMA AGGIUNTIVA

dall’anno 2017

sino a 1,5 volte il trattamento minimo

fino a 15            

fino a 18

437

oltre a 15 fino a 25

oltre 18 fino a 28

546

oltre 25

oltre 28

655

da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo

fino a 15

fino a 18

336

oltre a 15 fino a 25

oltre 18 fino a 28

420

oltre 25

oltre 28

504

N.B. - La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Pubblicato il 31/05/2017

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