PENSIONI - STOP ALLA PENALIZZAZIONE SULLA PENSIONE ANTICIPATA
A cura di Marco Perelli Ercolini
La Legge di Bilancio per il 2017 ha cancellato il sistema di disincentivazione previsto dalla Fornero per coloro che raggiungono i requisiti contributivi per la pensione anticipata prima del 62° anno di età.
L'articolo 1, comma 194 della legge 232/2016 ha cancellato definitivamente il sistema (già oggetto di varie dilazioni) di disincentivazione al pensionamento per i lavoratori e le lavoratrici iscritti presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie (Ago, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi) che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni.
Ricordiamo che la riforma Monti Fornero aveva infatti previsto, per i lavoratori e le lavoratrici che si pensionano con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
LEGGE DI BILANCIO 2017 - articolo 1 comma 194
Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.
REQUISITI CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE ANTICIPATA Previdenza pubblica obbligatoria (Ago, Fondi sostitutivi ed esclusivi, ecc.)
Requisito contributivo sino al 31 dicembre 2015 uomini 42 anni e 6 mesi donne 41 anni e 6 mesi Requisito contributivo dal 1 gennaio 2016 uomini 42 anni e 10 mesi donne 41 anni e 10 mesi
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Pubblicato il 18/05/2017