PREVIDENZA – ALCUNE NOVITA’ PER IL 2016

Tetto di retribuzione pensionabile – Come per lo scorso anno € 46.169,00.

Massimale oltre il quale contributo di solidarietà dell’1% - fissato a €46.123,00.

Perequazione automatica pensioni – Aumento definitivo 0,2% precedentemente fissato in via previsionale 0,3. Nessun conguaglio in negativo, rinviando eventuale recupero al 2017. 

Per il 2016 nessuna perequazione essendo il valore provvisorio di crescita pari a 0. 

Indicizzazione prestazioni previdenziali e assistenziali – Per art.1 comma 287 delle legge di stabilità 2016 nessuna indicizzazione inferiore a zero.

287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Pensione di vecchiaia – Età pensionabile aumentata di 4 mesi per l’adeguamento alle aspettative di vita.

Requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia – 20 anni di anzianità contributiva (non applicabile lavoratori ante 1992).

Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 in avanti è posta la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (pari per l’anno 2016 a 448,52 euro per 13 mensilità), salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età (+ adeguamenti Istat).

Pensione anticipata – anzianità contributiva: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Trattamenti pensionistici anticipati – Estensione della esclusione della penalizzazione dei trattamenti di pensione anticipata prima dei 62 anni di età (*) anche ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, ovviamente  con riferimento ai ratei corrisposti a partire dal 1 gennaio 2016.

(*) «Le  disposizioni  di  cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia  di  riduzione  percentuale  dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti  che  maturano il previsto  requisito   di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Opzione Donna – La legge di stabilità per il 2016 ha previsto che le lavoratrici donne che, avendo maturato almeno 35 anni di anzianità e un’età anagrafica al 31.12.2015 pari a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti (private e pubbliche) e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, possono usufruire dell’opzione per la liquidazione della pensione tramite l’applicazione del calcolo contributivo anche se la finestra di decorrenza di 12 mesi (18 per le autonome) cade successivamente al 31.12.2015.

Retribuzione annua massima per il congedo straordinario – Trattamento economico massimo per il 2016 di € 47.446.

Massimale annuo della base contributiva – Fissato per il 2016 in euro 100.324,00.

a cura di Marco Perelli Ercolini

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