STATALI - DOMANDE ENTRO IL 29 LUGLIO PER DEROGHE AL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

a cura di Marco Perelli Ercolini

Con la circolare n. 93 del 17 giugno 2019 l’Inps fornisce chiarimenti per la disapplicazione (ex art.21 del DL 4/2019 rat.in legge 28 marzo 2019 n.26) del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995).

Legge 335/1995 articolo 2 comma 18.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.  Per  i  lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data  dal  1  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche obbligatorie  e  per  coloro  che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito  un massimale  annuo  della  base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto  sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di pensione  successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio  dell'opzione.  Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente   l'importo   del   tetto   in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti  nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare le domande per gli aventi diritto (magistrati ordinari, amministrativi e contabiliavvocati e procuratori dello stato; personale delle carriere diplomatica e prefettizia; personale Militare e delle forze di Polizia di Stato; il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; il personale della carriera dirigenziale penitenziariaprofessori ed i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato; altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate, esempio Banca d’Italia, Consob, Autorità Indipendenti, Università non statali legalmente riconosciute) vanno inoltrate entro il 29 luglio 2019.

Disapplicando a domanda dell’interessato il massimale l'amministrazione pubblica verserà i relativi contributi previdenziali anche sulla quota di reddito eccedente la cifra di 102.543 euro (valore dell'anno 2019) con conseguente diritto economico a una maggior pensione.

pubblicato il 24/06/2019

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