TAGLI ALLE PENSIONI OLTRE I 100mila EURO
a cura di Marco Perelli Ercolini
(Legge 145/2018 articolo 1 commi da 261 a 268 - Circolare Inps 62/2019 e 116/2019)
Il taglio (durata per 5 anni) delle c.d. pensioni d’oro, riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva: sono escluse le pensioni liquidate interamente col sistema contributivo.
Sono inoltre escluse:
- le pensioni di invalidità;
- le pensioni di inabilità;
- le pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti dell’assicurato;
· le pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (legge 466/1980).
Anche le pensioni delle Casse professionali (DLgs 509/1994 e 103/1996) sono escluse dalla contribuzione e, conseguentemente, sono escluse dal taglio anche le pensioni da totalizzazione o da cumulo nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto alla pensione.
pubblicato il 03/09/2019