TAGLI ALLE PENSIONI OLTRE I 100mila EURO

a cura di Marco Perelli Ercolini

(Legge 145/2018 articolo 1 commi da 261 a 268 - Circolare Inps 62/2019 e 116/2019)

Il taglio (durata per 5 anni) delle c.d. pensioni d’oro, riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva: sono escluse le pensioni liquidate interamente col sistema contributivo.

Sono inoltre escluse:

  • le pensioni di invalidità;
  • le pensioni di inabilità;
  • le pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti dell’assicurato;

·         le pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (legge 466/1980).

Anche le pensioni delle Casse professionali (DLgs 509/1994 e 103/1996) sono escluse dalla contribuzione e, conseguentemente, sono escluse dal taglio anche le pensioni da totalizzazione o da cumulo nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto alla pensione.

pubblicato il 03/09/2019

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