TASSA ORDINISTICA
TASSA ANNUALE ORDINE
Ecco perché la riduzione della tassa annuale all’Ordine dei medici si potrebbe fare
a cura di Marco Perelli Ercolini - vice presidente vicario Feder.S.P.eV.
Auspicata da molti nostri iscritti, più volte la Feder.S.P.eV. ha richiesto la riduzione della tassa annuale di iscrizione all’Ordine per medici anziani che non esercitano più abitualmente la professione, ma che per spirito di appartenenza non vogliono cancellarsi dall’Ordine e dare un colpo di spugna sul passato della loro vita professionale. Talora però diventa una necessità date le ristrettezze economiche cui può trovarsi un medico dopo anni e anni di una pensione che col tempo è diventata esiguo debito di valuta perdendo l’originario potere di acquisto, dato poi, specialmente negli Ordini piccoli, i notevoli aumenti degli importi richiesti a fronte delle necessità per il normale funzionamento della struttura ordinistica con i vari nuovi oneri.
La buona disponibilità di alcuni Ordini ha trovato spesso in passato un “niet” da parte della FNOMCeO e tutto decadeva.
L’Ordine dei medici di Milano quest’anno con decisione del Consiglio e avvallo dell’Assemblea degli Iscritti ha deliberato di dimezzare la quota annuale di iscrizione per tutti i Medici e gli Odontoiatri fino a tre anni di anzianità di laurea e per tutti i Medici e gli Odontoiatri che hanno un’età dagli 85 anni in su: segno tangibile dell’Ordine verso i giovani Colleghi che si avviano alla professione e segno di affetto verso coloro che hanno operato e che con la loro esperienza danno ancora lustro e saggezza alla professione.
La Feder.S.P.eV. ritorna a riproporre alla sedi di competenza la richiesta di una tassa annuale di iscrizione ridotta per i giovani che si avviano alla professione con centomila difficoltà organizzative ed economiche e per gli anziani che non esercitano più abitualmente la professione (cancellazione della partita IVA) analizzando la problematica e eventuali ostacoli normativi.
La prima domanda: come mai i giornalisti e i pubblicisti dopo l’età pensionabile godono di una tassa annuale di iscrizione all’Ordine dei giornalisti pari al 50% della tariffa ordinaria?
Il DPR 115/1965 (modificato dal Dpr 21 novembre 2002 n. 280 in GU n. 300 del 23/12/2002 in vigore dal 7 gennaio 2003) all’articolo 28-quote annuali prevede:
Le quote annuali dovute, a norma degli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.
Dunque esiste un specifica previsione.
Ma cosa prevede il DLgs 233 del 1946 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse? Vecchio, ma sempre quello!
Art.4 - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Art.14 - Il Consiglio nazionale é composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.
Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
Art.21 - Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.
Con riferimento agli articoli di cui sopra, mentre all’articolo 14 si puntualizza per le competenze alla FNOMCeO “contributo annuo in rapporto al numero degli iscritti” e pertanto verosimilmente entità indifferenziata per tutti gli iscritti, invece (art.4) riguardo alle competenze ordinistiche (tassa annuale, di iscrizione, per il rilascio dei certificati e dei pareri di equità per il pagamento di onorari) non viene fatta nessuna precisazione sul “quantum” o sulle eventuali differenziazioni.
Anzi in passato per l’introduzione di precisazioni normative cui si sarebbe dovuto intervenire con uno o più Regolamenti adottati con Decreto del Ministro della Salute ai sensi dell’art 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 18 mesi dalla data della entrata in vigore, previo parere delle Federazioni Nazionali interessate, da esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta, si parlò e inserì nel disegno normativo, il cui scopo era di chiarire ogni punto ed evitare discussioni postume, anche la possibilità da parte dei Consigli ordinistici di stabilire entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese di gestione dell’Ordine, una «tassa annuale - anche diversificata-».
Per inciso, riguardo la tassa per il rilascio dei certificati, certi Ordini da tempo l’hanno addirittura abolita.
Pertanto, nel rispetto delle procedure (delibera del Consiglio e ratifica dell’Assemblea degli iscritti) nulla sembra ostare, data la loro specifica autonomia, a una eventuale decisione dei singoli Ordini provinciali su una diminuzione della tassa annuale nella parte di loro competenza, per i neolaureati per lo più giovani che si avviano alla professione con evidenti oneri economici in momenti difficili e per gli anziani che non esercitando più in modo abituale la professione, tuttavia desiderano per senso di appartenenza rimanere iscritti all’Ordine (medici e dentisti che hanno compiuto l’età pensionabile e non più iscritti alla partita Iva).
Infatti se è vero che nessuna specifica previsione di quote differenziate viene fatta dall’ordinamento, come invece per giornalisti e pubblicisti, è altrettanto vero che non viene fatta nessuna specifica diretta o indiretta preclusione per le somme di competenza del singolo Ordine.
Per il contributo annuo alla Federazione la dizione “contributo in rapporto al numero degli iscritti” può essere interpretata, invece, come «contributo indifferenziato».
Nulla però vieta una eventuale precisazione da parte della Federazione di diversa applicazione nei propri riguardi.
Dunque la riduzione della tassa annuale di iscrizione all’Ordine sarebbe possibile, è solo una questione di buona volontà, calati nelle attuali esigenze di vita e in giuste richieste.
DA TENERE PRESENTE, INOLTRE:
Riguardo l’iscrizione all’Ordine dei medici va tenuto presente che la norma istitutiva DLgs 233/1946 all’articolo 10 prevede:
Art.10 - I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.
In altre parole l’obbligo sussisteva solo per l’esercizio della libera professione, ma non per il lavoro in dipendenza (ospedalieri).
In seguito con DM Sanità 30 gennaio 1982 (titolo III capo I art.25), con riferimento al DPR 761/1979, si cominciò a richiedere tra i titoli obbligatori per l’ammissione ai concorsi medici ospedalieri il certificato di iscrizione all’Albo dei medici in data non anteriore a 3 mesi rispetto a quello di scadenza del bando.
Ricordiamo come venne specificato anche per il personale infermieristico ospedaliero l’obbligatorietà di iscrizione al Collegio professionale.
Va ricordato inoltre come per l’ammissione e frequenza ai corsi di specializzazione medico-chirurgica post laurea non fosse obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale in quanto la specializzazione veniva considerata semplicemente un titolo accademico.
In passato anche ai Corsi di ufficiale medico di complemento nel servizio militare di leva bastava aver superato l’esame di Stato.
Molto interessante dunque la sentenza di Cassazione che con sentenza n. 7776/2015 Sezione Lavoro, peraltro in contrasto con quanto espresso dalla Corte dei Conti (Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n.1/2011 e successivamente la Corte dei Conti Toscana con deliberazione 162/2015) dispone che il pagamento della tassa annuale di iscrizione, richiesta dall’Ente, agli Albi professionali rientra tra i costi per lo svolgimento dell’attività, che, in via normale, deve gravare sull’Ente stesso, in quanto nel caso di medico ospedaliero a tempo pieno senza libera-professione, unico beneficiario delle prestazioni. Analogamente anche per le altre figure professionali.
Tutte queste precisazioni dovrebbero essere tenute presenti nella attuale discussione delle riforme degli Ordini che dovrebbero porre chiarezza e dare precisazioni sulle norme che finora hanno regolato la professione e che saranno i cardini per il prossimo futuro.
CON LE PREMESSE DI QUANTO SOTTO IL 28 GIUGNO 2016 INCONTRO DEL PRESIDENTE PROF.MICHELE POERIO e DEL VICEPRESIDENTE VICARIO PROF.MARCO PERELLI ERCOLINI CON LA PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DOTT.ssa ROBERTA CHERSEVANI.
Pubblicato l' 08/04/2017