TASSAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
da La posta di FiscoOggi del 6 dicembre 2016
Domanda di Nicoletta M.
La pensione di reversibilità che percepisco dopo la morte di mio marito è soggetta a tassazione?
Risponde Gennaro Napolitano
Le pensioni di ogni genere (e gli assegni a esse equiparati) costituiscono redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2, Tuir). Fatte salve le specifiche ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge (ad esempio, le pensioni di guerra), i redditi derivanti da pensione sono imponibili e vengono tassati secondo le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, anche la pensione di reversibilità erogata in favore dei familiari superstiti costituisce reddito imponibile. Tuttavia, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef i trattamenti di reversibilità corrisposti ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata (articolo 2, comma 5, legge 407/1998 e articolo 4, comma 4, legge 206/2004).
La norma è tutt’ora vigente, ma altamente penalizzante perché, aggregando la pensione di reversibilità ai redditi del coniuge superstite, viene fiscalizzata in base all’aliquota marginale, colpendo una categoria di cittadini che molto ha dato nel passato lavorativo, per la quale ora il rischio impoverimento è molto elevato ed è continuamente bersagliata, ignorando i diritti acquisiti con fior di contributi versati a valore corrente durante tutta la vita lavorativa: la pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale maturata in seguito ad una anzianità contributiva e NON è una prestazione assistenziale. Marco Perelli Ercolini
Pubblicato il 13/06/2023