ULTIMO MESE PER CREDITI ECM
Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, edizione 2018 pubblicato il 6 dicembre 2018 dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Commissione nazionale per la formazione continua, prevede l’obbligo delle ECM per il triennio 2017/20129 pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali riduzioni, con scadenza il 31 dicembre 2019.
Sempre dal Manuale al punto 1.2-Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo: «Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine».
Dunque contrariamente al passato che poneva l’obbligo a chi esercitava attivamente la professione e non alla sua iscrizione all’Albo professionale, ora tutti gli iscritti all’Ordine professionale hanno l’obbligo dell’ECM.
E chi è pensionato e non esercita più abitualmente la professione, ma rimane per senso di appartenenza iscritto all’Ordine? Ebbene al punto 4.2-Esenzioni: alla lettera o) si legge: «professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale».
Tale esenzione è un diritto esercitabile inviando compilato il modulo ALLEGATO X al portale COGEAPS salvo diversa indicazione del proprio Ordine di appartenenza, corredato da copia del documento di identità in corso di validità e eventuale documentazione relativa all’esenzione.
Date le difficoltà dei pensionati al computer (ammesso che lo abbiano) e le note difficoltà di invio tramite il portale COGEAPS, la Federspev si è attivata presso il dott. Anelli, presidente FNOMCeO, affinchè inviti gli Ordini provinciali, quali unici veri referenti dell’atto professionale, ad accettare l’autocertificazione (Allegato X) e tenere il relativo elenco dei Pensionati esenti.
Ricordiamo che il volontariato abituale, anche se a titolo gratuito, è considerato esercizio professionale.
Non ci risulta, inoltre, nessuna particolare determina, inerente a quanto sopra, pubblicata di recente da parte della Commissione Nazionale Formazione Continua.
Ricordiamo inoltre il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e la legge 12 dicembre 2011 n. 183 articolo 15 comma 1 circa le norme di circolazione delle dichiarazioni e relative alle autocertificazioni.
fileman/upload/Uploads/229 ECM allegato X.pdf
ALLEGATI A PARTE - MODULO Allegato X (documento 229)
Pubblicato il 04/12/2019